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I.T.C.S. "PRIMO LEVI" - BOLLATE (MI)
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Chimica Materiali - Biotecnologie Sanitarie
Liceo Linguistico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico opzione Sportivo - Corsi IeFP

 

Circolare n. 30

Bollate, 17 settembre 2020

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie
A tutto il Personale
All'Albo

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

 

Com’è noto, l’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, ha stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e aperti della scuola. L’I.T.C.S. ha recepito tale divieto emanando apposito Regolamento. È quindi proibito fumare in tutta l’area recintata delimitante la scuola. È altresì vietato l’uso delle sigarette elettroniche.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha individuato i responsabili preposti all’applicazione del divieto nella scuola nelle figure dei docenti:

RESPONSABILI PREPOSTI:        Proff. V. Fiorillo, A. Marengo

con i seguenti compiti: 

  1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  2. vigilare sull’osservanza del divieto;
  3. notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.

Tutto il personale Docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti incaricati.

COME SI EFFETTUA LA MULTA

I soggetti incaricati di far rispettare l’osservanza del divieto devono procedere a stilare il Verbale di accertamento e contestazione dell’Illecito Amministrativo (All. 1) e procedere ad informare i genitori, se il trasgressore è minorenne.


COME SI PAGA LA SANZIONE

Il pagamento della sanzione è effettuato:
1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
2. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

AMMONTARE DELLA SANZIONE

La sanzione amministrativa varia da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.


PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva al Prefetto di Milano.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In caso di recidiva, gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.
Nel caso in cui qualche studente fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall’attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.
Per chi si ritiene indenne si allega anche la tabella dei danni da fumo aggiornata dall’INAIL al 2016.



 

Il dirigente scolastico
Elisabetta Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/93

Allegati:
All. 1 - Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo
Tabelle riassuntive sui danni da fumo di tabacco attivo e passivo (Fonte INAIL)