Contenuto principale

Messaggio di avviso

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo consenso per l'uso dei cookie non solo tecnici, ma anche di profilazione e di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Clicca Qui per ulteriori informazioni.

I.T.C.S. "PRIMO LEVI" - BOLLATE (MI)
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Chimica Materiali - Biotecnologie Sanitarie
Liceo Linguistico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico opzione Sportivo - Corsi IeFP

Circ. n. 17

Bollate, 11 settembre 2021

A tutti gli studenti
   e alle loro famiglie
Al personale educativo
Ai lavoratori esterni
p.c. A tutto il personale

Oggetto: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle sedi scolastiche

 

A seguito del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alla sede dell’Istituto, con la sola eccezione degli studenti.

I familiari delle studentesse e degli studenti, il personale educativo e tutti i lavoratori esterni, al loro ingresso nelle strutture della scuola, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica dal Dirigente scolastico. Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all’interno delle sedi scolastiche.

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circ. n. 35309 del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, da esibire.

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le norme prevedono sanzioni da 400,00 a 1.000,00 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35).

Al fine di ridurre gli accessi all’interno delle sedi e semplificare le procedure, si invitano gli interessati a inoltrare le richieste riguardanti i servizi di segreteria all’indirizzo della scuola: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/93